PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1638 Governo, adottato come testo base, recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta del 24 gennaio 2007;

            considerato che, in particolare, le disposizioni del disegno di legge in esame, che reca la disciplina processual-penalistica delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, possono essere riconducibili all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale);

            considerato inoltre che il tema delle intercettazioni telefoniche coinvolge una pluralità di interessi di rilevanza costituzionale;

            rilevato in particolare che all'interesse dell'amministrazione della giustizia di acquisire mezzi processuali di prova si accompagna l'esigenza di fornire informazione pubblica delle vicende giudiziarie di pubblico interesse e si contrappone il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza;

            valutato pertanto positivamente l'assetto complessivo del provvedimento in esame sotto il profilo delle garanzie costituzionali assicurate ai soggetti interessati;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo base n. 1638 come risultante dagli emendamenti approvati;

 

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            ritenuto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, reca modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 2 e prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 2-bis, i quali appaiono penalizzare l'esercizio del diritto di cronaca, visto che ampliano il divieto di pubblicazione di atti anche se i medesimi non sono più coperti dal segreto istruttorio;

            considerato, inoltre, che il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b) inserisce il comma 2-ter all'articolo 114, del Codice di procedura penale, prevedendo che è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, ma dei medesimi provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza;

            considerato, altresì che l'articolo 13, comma 1, lettera a) introduce l'articolo 164-bis, in materia di illeciti per finalità giornalistiche, al codice sulla materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che in caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136 del medesimo codice, effettuati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata anche la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito, con una norma che appare eccessivamente penalizzante per il settore degli editori e dei giornalisti, in quanto volta in definitiva a limitare il diritto di informazione con la previsione di una sanzione accessoria che non sembra ispirata al principio di proporzionalità dell'illecito;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario, a tutela del diritto di cronaca, coordinare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), con quella di cui alla lettera c), al fine di consentire la pubblicazione di atti che non sono più coperti dal segreto anche nelle fasi delle indagini preliminari;

            2) appare, altresì, necessario riformulare l'articolo 13, comma 1, lettera a) che introduce l'articolo 164-bis in materia di illeciti per finalità giornalistiche al codice in materia di protezione dei dati personali, nel senso di non prevedere la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza che accerta l'illecito.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1638 Governo e abbinate, recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati;

          rilevato che l'articolo 14 del citato disegno di legge, al comma 1, abroga l'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, recante disposizioni per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni;

          osservato che il citato articolo 9 disciplina, al comma 1, una procedura per l'individuazione con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, degli apparecchi o strumenti e le parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale;

          rilevato che lo stesso articolo 9, al comma 3, prevede un regime di sanzioni per l'immissione sul mercato di tali apparecchiature senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

          considerato che la materia disciplinata dal citato articolo 9 costituisce già oggetto di disciplina da parte del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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